ISCRIZIONE ALL’ALBO
La domanda di iscrizione all’Albo è diretta all’Ordine dei Chimici e dei Fisici nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza o il domicilio o l’esercizio della propria attività professionale.
Decreto del Ministero della salute 23 marzo 2018 “Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico”
Art. 2
“L’iscrizione all’Albo è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’ art. 5, comma 3 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni.
- L’iscrizione all’Albo è accompagnata dalle dizioni: «sezione A- Chimica», «sezione A – Fisica», «sezione B – Chimica», «sezione B – Fisica».
- Agli iscritti alla sezione A dell’Albo spettano i seguenti titoli professionali:
- a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico»;
- b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico».
- Agli iscritti alla sezione B dell’Albo spettano i seguenti titoli professionali:
- a) agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico Iunior»;
- b) agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico Iunior».
Allegato al Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018 “Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico”
TABELLA A
Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione A – settore chimica
Laurea magistrale in una delle seguenti classi:
LM 13 farmacia e farmacia industriale;
LM 54 scienza chimiche;
LM 71 scienze e tecnologie della chimica industriale.
Laurea specialistica in una delle seguenti classi:
Classe 14/S farmacia e farmacia industriale;
Classe 62/S scienze chimiche;
Classe 81/S scienze e tecnologie della chimica industriale.
Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:
diploma di laurea in chimica;
diploma di laurea in chimica industriale;
diploma di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in chimica e tecnologia farmaceutiche;
diploma di laurea in farmacia.
TABELLA B
Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione B – settore chimica
Laurea in una delle seguenti classi:
L 27 – scienze e tecnologie chimiche;
L 29 – scienze e tecnologie farmaceutiche;
Laurea in una delle classi:
Classe 21 – scienze e tecnologie chimiche;
Classe 24 – scienze e tecnologie farmaceutiche.
TABELLA C
Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione A – settore fisica
Laurea magistrale in una delle seguenti classi:
Classe LM 17 – fisica;
Classe LM 58 – scienze dell’universo;
Classe LM 44 – modellistica matematico-fisica per l’ingegneria.
Laurea specialistica in una delle seguenti classi:
Classe 20/S – fisica;
Classe 66/S – scienze dell’universo;
Classe 50/S – modellistica matematico-fisica per l’ingegneria.
Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:
Diploma di laurea in fisica.
TABELLA D
Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione B – settore fisica
Laurea in una delle seguenti classi di:
Classe L30 – scienze e tecnologie fisiche.
Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti nella seguente classe:
Classe 25 – scienze e tecnologie fisiche.
Decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018
Disposizioni transitorie
Art. 6
(Omissis)
- In via transitoria, per un anno e comunque fino all’adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di chimico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all’iscrizione alla sezione A – settore Chimica e alla sezione B – settore Chimica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto e che dimostrino: a) di svolgere da almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; b) oppure di svolgere o aver svolto per almeno cinque anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di chimico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità’; c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attività’ come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di Chimico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti; d) oppure di avere svolto da almeno cinque anni l’attività’ di esperto qualificato con relativa iscrizione all’elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
- In via transitoria, per un anno e comunque fino all’adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di fisico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all’iscrizione alla sezione A – settore Fisica e alla sezione B – settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D allegate al presente decreto e che dimostrino: a) di svolgere da almeno cinque anni attività’ di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; b) oppure di svolgere da o aver svolto per almeno cinque anni attività’ di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità’; c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attività’ come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti; d) oppure di avere svolto da almeno cinque anni l’attività’ di esperto qualificato con relativa iscrizione all’elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; e) oppure aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria.
Per completezza si rinvia all’esame della normativa vigente.