I gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti hanno tempo fino al 4 marzo 2019 per predisporre e inviare al prefetto, nel rispetto del nuovo “decreto sicurezza” – Legge 1 dicembre 2018, n. 132, il piano di emergenza interno finalizzato a:

 

  1. a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
  2. b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  3. c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
  4. d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.

 

Il piano dovrà poi essere riesaminato (e se necessario aggiornato) ad intervalli appropriati, comunque non superiori a tre anni.

 

Di conseguenza il Prefetto, d’intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, predispone il piano di emergenza esterna all’impianto e ne coordina l’attuazione.