La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, quale unico Ente pubblico ed organo sussidiario dello Stato, finalizzato alla tutela degli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio della professione di Chimico e di Fisico, intende chiarire la normativa relativa alla possibilità di assumere ai sensi dei commi n. 547 e 548 dell’art. 1 della L. n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019) e ss.mm.ii. un laureato in fisica specializzando, iscritto all’ultimo anno della scuola di specializzazione universitaria in Fisica Sanitaria, nel caso di assenza di iscrizione all’albo

Parere: