L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha dato luogo all’emanazione di numerose disposizioni che interessano, a vario titolo, le professioni regolamentate ed il loro sistema organizzativo.
Più nello specifico, le novità normative coinvolgono, da una parte, gli iscritti agli albi e, dall’altra, gli Ordini di appartenenza.
Con riferimento a questi ultimi, va innanzitutto sottolineato che le loro attività amministrative proseguono, salvo che siano state adottate misure regionali restrittive, e che la modalità ordinaria di svolgimento delle medesime da parte dei dipendenti è quella del cd. smart working o lavoro agile. Gli Ordini hanno avuto, quindi, l’onere di riorganizzare tutte le loro attività, non potendo neppure svolgere ordinarie procedure concorsuali per selezionare dipendenti utili allo scopo oppure far leva su ulteriori disponibilità economiche. Al fine di fronteggiare la novità, il legislatore ha infatti offerto agli Ordini solo alcune agevolazioni per dotarsi, nell’immediato, dei necessari strumenti informatici.
Sul fronte delle attività istituzionali da parte degli organi degli Ordini, sono state, invece, previste le riunioni in videoconferenza, anche in assenza di disposizioni regolamentari interne che lo prevedano espressamente.
Il legislatore, consapevole dell’impatto che le novità sopra elencate hanno avuto sulla vita degli Ordini, quali Pubbliche Amministrazioni, ha inoltre previsto la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in corso durante il periodo emergenziale ed ha differito i termini per l’approvazione dei bilanci consuntivi. Accanto a tale misura, il legislatore ha, inoltre, previsto una prorogatio degli organi amministrativi e di controllo che risultino in scadenza, legittimando la sospensione delle relative procedure elettorali di rinnovo.
Come anticipato, la normativa emergenziale non ha inciso solo sugli Ordini, ma anche sui loro iscritti.
Al di là di disposizioni che hanno riguardato il rinvio dei termini per l’adempimento di alcuni obblighi tributari e la possibilità di sospensione dei mutui, la novità di maggiore interesse è stata quella relativa alla fruizione di una “indennità” per i professionisti che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. A dire il vero, l’introduzione di tale vantaggio è stata talmente complicata che, allo stato, non risulta ancora di concreta attuazione. Si può, quindi, solo auspicare che vi sia un’effettiva erogazione dell’indennità prevista quantomeno a favore dei professionisti che siano iscritti in via esclusiva alle casse professionali e che non siano titolari di trattamenti pensionistici.
Alle misure sopra menzionate non se ne sono affiancate altrettante che garantiscano, in via immediata, l’accesso alle professioni e la continuità del loro esercizio.
Non sono state, infatti, finora previste agevolazioni che possano positivamente incidere sull’attività professionale e che consentano, senza ulteriori provvedimenti, l’ingresso al suo esercizio, in quanto: a) sul fronte dell’accesso, si è immediatamente dato luogo alla sospensione di alcuni esami di Stato, mentre si è solo programmata la loro prossima organizzazione con modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese le modalità a distanza; b) sul fronte dell’esercizio professionale, pur in assenza di una sua espressa sospensione, vi è stata, di fatto, una limitazione agli esclusivi casi di indifferibilità ed assoluta urgenza.
D’altra parte, non ci si è preoccupati di legiferare, rimettendo l’onere agli Ordini, rispetto alla riduzione dei crediti formativi obbligatori, in funzione della necessaria sospensione dei corsi frontali.
In conclusione, non sembra che il legislatore, fatta salva qualche dovuta eccezione per i medici e gli infermieri, abbia riservato una particolare attenzione alle professioni regolamentate in un periodo in cui esse fanno particolare fatica a portare avanti le proprie attività ed in cui dovrebbero essere considerate uno degli elementi essenziali per far ripartire l’economia.
Avv. Otello Emanuele per la FNCF