modulistica covid

In accordo con il Governo, il 6 aprile 2021, è stato sottoscritto dalle Parti sociali il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, tenendo conto dei provvedimenti adottati. Il Protocollo delinea le modalità previste per la riammissione al lavoro evidenziando che i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno reintegrati in azienda solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Tale raccomandazione viene poi esplicitata successivamente in modo puntuale all’interno della Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 “Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata”.

Tale Circolare fornisce indicazioni procedurali circa la riammissione al lavoro dopo assenza per malattia COVID-19 correlata, i casi in cui è prevista la verifica preventiva di idoneità alla mansione, e la certificazione di negativizzazione che il lavoratore è tenuto a produrre al datore di lavoro. In sintesi sono dunque individuate le seguenti casistiche:

  • Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i, al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. Sulla base dell’idoneità rilasciata, ed eventuali limitazioni o prescrizioni, il datore di lavoro provvederà al reintegro del lavoratore in azienda.

  • Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori positivi e che presentano sintomi di malattia non gravi e che non hanno avuto ricovero, possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

  • Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori positivi asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Ai fini del reintegro è onere del lavoratore inviare la certificazione di avvenuta negativizzazione, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

  • Lavoratori positivi a lungo termine

In applicazione del principio di massima precauzione ed in ottemperanza a quanto previsto dall’aggiornamento del Protocollo condiviso del 06 aprile 2021, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. È onere del lavoratore inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo dal ventunesimo giorno sino alla negativizzazione sarà coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

  • Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico di medicina generale che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per il reintegro, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.