VISTO quanto previsto dalla Direttiva n.1/2020 del 25.02.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVIF-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art.1 del Decreto Legge 6 del 2020;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative   del   decreto-legge   23   febbraio   2020,   n.   6,   recante   misure   urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 

VISTO  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori  disposizioni attuative   del   decreto   legge   23   febbraio   2020,   n.   6,   recante   misure   urgenti   in   materia   di contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero territorio nazionale”;

 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai  sensi  dell’art.  32,  comma  3,  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  in  materia  di  igiene  e  sanità pubblica”

 

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il  quale  sono state  dettate  misure  relative  di  contenimento  volte  a  contrastare  il  diffondersi  del  virus  COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro  e  Urbino,  Alessandria,  Asti,  Novara,  Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,  Padova,  Treviso  e Venezia,  che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di “evitare ogni spostamento delle  persone  fisiche  in  entrata  e  in  uscita  dai  territori  di  cui  al  presente  articolo,  nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”

 

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08 marzo 2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”

 

VISTE le Direttive del Ministero dell’Interno PROT. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 08.03.2020 inerenti il recepimento del  DPCM 8 marzo 2020

 

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale

 

CONSIDERATO che la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 rappresenta una questione di salute pubblica, e che pertanto la gestione delle misure preventive e protettive deve necessariamente seguire i provvedimenti speciali adottati dalle istituzioni competenti in conformità all’evoluzione dello scenario epidemiologico;

 

CONSIDERATO che in ragione di tale esigenza di tutela della salute pubblica, il Datore di Lavoro è tenuto a collaborare facendo rispettare i provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;

 

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

(di seguito e per brevità “FNCF”)

 

avente sede in Roma, Piazza San Bernardo 106, nella persona del Presidente nonché datore di lavoro dell’ente, anche al fine di garantire la salute del proprio personale dipendente così come previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e stante la situazione attuale conosciuta dell’emergenza,

 

DETERMINA

 

di adottare le indicazioni operative precisate nella Determina Presidenziale che si allega in calce, e riguardanti i dipendenti ed i componenti della FNCF e tutti coloro che hanno accesso a vario titolo alla sede della FNCF.

 

SCARICA LA DETERMINA