È stato pubblicato in G.U. n.303 del 29-12-2022 il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 che reca “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. Tra le proroghe indicate nel testo ve ne è una che riguarda la formazione professionale continua.

L’art.4 comma 5 prevede che “All’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023».”

 

Viene dunque modificato l’articolo 5-bis del decreto anzidetto recante “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” con la nuova formulazione: “1. I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività  professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19”.

Il decreto Mille proroghe pubblicato ha dunque esteso per gli aventi diritto, l’esenzione di 1/3  dei crediti formativi acquisiti anche all’anno 2023,  ed ha ragionato in quadrienni, estendendo di fatto il termine ultimo di acquisizione dei crediti formativi al 31 dicembre 2023  per completare il quadriennio ECM 2020-2023.