Pubblicato in data 28.03.2020il Decreto del MEF che prevede di dare un tempestivo accesso alle agevolazioni previste, per coloro che causa coronavirus si possano trovare in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della abitazione principale. Tra i beneficiari anche i liberi professionisti ordinistici.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo, come descritto al capo I art. 1, può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:

a) 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
b) 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
c) 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.

L’ammissione ai benefici del Fondo è concessa ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti iscritti agli ordini professionali che autocertifichino di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Si rimanda al link con il testo integrale riportato in gazzetta.