ll 28 agosto 2020 entrerà in vigore il decreto legislativo 30 luglio 2020, n° 102 (Gazzetta Ufficiale n° 202 del 13/08/2020) recante sia integrazioni e correzioni al D.Lgs. n° 183 del 2017 sulla limitazione delle emissioni nell’atmosfera dei medi impianti di combustione (già correttivo della Parte V del D.Lgs. 152/2006), sia disposizioni volte al riordino del quadro normativo generale attinente agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Le novità legislative riguardano sia gli stabilimenti già autorizzati che quelli con procedimento autorizzatorio in itinere (e in chiusura dopo il 28 agosto) o di prossima attivazione.

Evidenziamo in particolare tra le altre alcune modifiche apportate a:

  • Art 268, con l’inserimento della lett. «f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;» e la sostituzione della lett. mm) con  «mm) solvente organico: qualsiasi COV  usato  da  solo  o  in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni  chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente  di  pulizia   per   dissolvere   contaminanti   oppure   come dissolvente,  mezzo  di  dispersione,   correttore   di   viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;»;
  • Art 269, con inserimento di precisazioni sulla gestione di variazione di gestore dello stabilimento e tempistica di comunicazione all’autorità competente, sulle spese per rilievi, accertamenti, verifiche  e sopralluoghi necessari per l’istruttoria relativa alle autorizzazioni a carico del richiedente, sulla base di appositi tariffari adottati dall’autorità competente,
  • Art 271, con inserimento dell’art. 7-bis che precisa la gestione di emissioni delle  sostanze   classificate   come cancerogene o tossiche per la riproduzione o  mutagene  (H340,  H350, H360) e delle sostanze di tossicita’ e cumulabilita’  particolarmente elevata che devono essere limitate nella  maggior  misura  possibile  dal punto di vista tecnico e  dell’esercizio.  Dette  sostanze  e  quelle classificate  SVHC devono  essere sostituite non appena tecnicamente ed  economicamente  possibile  nei cicli produttivi da cui originano emissioni  delle  sostanze  Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di  rilascio  o  di  rinnovo dell’autorizzazione   i   gestori   degli   stabilimenti   o    delle installazioni in cui tali sostanze previste  sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all’autorita’ competente una relazione con la quale  si  analizza la disponibilità di alternative,  se  ne  considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base di detta relazione, l’autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione. Analoghe valutazioni e tempistiche di comunicazione sono previste anche per stabilimenti o installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni sono soggette a una modifica della loro classificazione.
  • Art 281, relativamente agli impianti di combustione
  • Norme transitorie, tra le varie evidenziamo che in caso di  gestori  di  stabilimenti  o  di  installazioni  in esercizio alla data di entrata in vigore (28.08.2020) in  cui le sostanze o le miscele previste dall’articolo 271, comma 7-bis sono  utilizzate  nei  cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione  prevista e’ inviata all’autorita’ competente  entro  un  anno  dalla  data  di entrata  in  vigore  del
  • Sanzioni, apportate modifiche all’ambito sanzionatorio del decreto
  • Parte II, Allegato I, parte V modificato con specifico nuovo allegato

 

Di seguito, il link alla pagina della Gazzetta Ufficiale concernete il provvedimento in oggetto