Istituiti dal Ministero per i beni e le attività culturali gli elenchi nazionali e definiti i requisiti e procedure d’accesso per interventi su beni culturali

Il 22 maggio scorso è stata una data storica per i Professionisti Chimici e Fisici che operano nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali: il Ministro Alberto Bonisoli ha infatti firmato il Decreto Ministeriale – che già il 30 aprile scorso aveva ottenuto il parere favorevole della Commissione V Bilancio della Camera – concernente la procedura per la formazione degli elenchi nazionali di alcune professioni che gravitano attorno al mondo dei beni culturali, tra le quali gli “Esperti di Diagnostica e di Scienza e Tecnologia applicate ai Beni Culturali”. All’allegato 6 del DM sono riportati nel dettaglio le modalità e i requisiti di conoscenza, abilità e competenza che debbono possedere e documentare tali figure dal profilo e dal curriculum scientifico che intendano iscriversi ai sopra citati elenchi: spiccano tra i requisiti le competenze di Chimici e Fisici per la loro grande rilevanza nel comparto del restauro e conservazione di beni culturali.

Il Decreto armonizza per altro la situazione italiana con quanto previsto dalle Raccomandazioni europee 2008/C11/1 (EQF) e 2009/C155/02 (ECVET), rendendo l’Esperto di Diagnostica e di Scienze e Tecnologia applicate ai Beni Culturali afferente in ambito internazionale alla figura del Conservation Scientist. I gradi di responsabilità o specializzazione sono suddivisi in tre fasce conformemente ai livelli EQF 8,7 e 6.

Grande la soddisfazione della Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, Dott. Chim. Nausicaa Orlandi: «Finalmente vediamo riconosciute ufficialmente dal MiBAC le competenze dei nostri iscritti operanti nel mondo dei Beni Culturali, i quali potranno anche fregiarsi del titolo di “Esperto” in qualunque fascia si iscrivano, sia quindi che siano iscritti alla sezione A o alla sezione B dell’Albo, se i requisiti richiesti dal Ministero saranno soddisfatti dai richiedenti. Giova inoltre ricordare che l’importanza del Decreto è anche quella di ribadire il contenuto dell’art. 9-bis rubricato nelle Disposizioni Generali del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., noto ai Professionisti del settore come Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, il quale elenca alcune categorie afferenti al mondo del restauro e conservazione dei Beni Culturali purchè in possesso di una non all’epoca meglio specificata adeguata formazione ed esperienza professionale, oggi definite in modo dettagliato. Ora che è stata fatta chiarezza i Professionisti Chimici e Fisici sono a tutti gli effetti interlocutori riconosciuti anche dal MiBAC e quindi dalle Soprintendenze presenti sul territorio, vedendo così riconosciuta l’autorevolezza delle proprie competenze e il valore dell’esperienza acquisita sul campo».

Dott. Chim. Ir. Roberta Giacometti