In merito all’obbligo vaccinazione previsto dall’art. 4 del D.L. 44/2021, così come convertito con modificazioni dalla L. 76/2021, per le professioni sanitarie, la Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN del Ministero della Salute ha fornito chiarimenti con le circolari interpretative prot. 0032479-P-17/06/2021 del 17.06.2021 e prot 0047627-P-22/09/2021 del 22.09.2021.
La Federazione Nazionale a valle dell’ultima circolare ha effettuato richiesta di parere alla Direzione Generale del Ministero della Salute in merito all’applicabilità o meno dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4 del D.L. 44/2021 anche ai chimici e fisici che svolgono la propria attività in ambiti diversi da quelli elencati nella stessa norma, potendo essi “svolgere le loro attività esclusivamente in ambito industriale o da remoto senza contatti interpersonali (es. formazione)”.
La Direzione Generale del Ministero della Salute con nota prot. 0054963-P-25/20/2021 del 25 ottobre 2021 ha riscontrato la richiesta confermando che anche per i Chimici ed i Fisici, l’art. 4 del D.L.44/2021 “prevede espressamente che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.” In particolare l’Ufficio Legislativo del Ministero afferma che “occorre interpretare la disposizione in esame in modo estensivo, considerando l’elenco dei luoghi ove prestano servizio i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario come non tassativo e qualificando la stessa nozione di strutture sanitarie in senso estensivo”.
Secondo il parere della Direzione Generale del Ministero della Salute in conclusione – come si legge nella nota – l’adempimento dell’obbligo vaccinale è da intendersi per i Chimici e per i Fisici requisito imprescindibile “in tutte le situazioni che nell’esercizio della professione sanitaria o nella prestazione di attività di assistenza possono comportare il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2: tali situazioni si manifestano, di regola, secondo l’id quod prelumque accidit nei luoghi indicati al comma 1 o nelle situazioni che implicano contatti interpersonali, senza tuttavia esaurirsi in esse, dovendosi ricomprendere anche tutte quelle che comportano il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2”