È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11.03.2020 il DPCM 11 Marzo 2020 avente lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Si raccomanda una lettura attenta dello stesso rapportandolo alle proprie esigenze di vita e di lavoro, in quanto vengono stabilite sospensioni di alcune attività lavorative tra le attività commerciali al dettaglio, attività dei servizi di ristorazione e attività inerenti i servizi alla persona, e limitate nelle modalità di svolgimento delle altre attività lavorative e professionali.

Vengono salvaguardate tutte le attività di prima necessità, di vendita di generi alimentari e di emergenza. Il periodo di sospensione è dal 12.03.2020 al 25.03.2020.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali sono previste al comma 7 dell’art. 1 del DPCM 11.03.2020 le seguenti raccomandazioni:

  • sia  attuato  il  massimo  utilizzo  da  parte  delle  imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono  essere  svolte  al  proprio  domicilio  o  in  modalità  a  distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per  i  dipendenti  nonché  gli  altri  strumenti  previsti  dalla  contrattazione collettiva;
  • siano  sospese  le  attività  dei  reparti  aziendali  non indispensabili alla produzione;
  • assumano  protocolli  di  sicurezza  anticontagio e,  laddove  non  fosse  possibile  rispettare  la  distanza  interpersonale  di  un  metro  come  principale  misura  di  contenimento,  con  adozione  di  strumenti  di  protezione  individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali

Restano  garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

 

È altresì previsto all’art. 1 comma 8 del DPCM 11.03.2020 che per le sole attività produttive siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni. Tra gli spazi comuni ricordiamo locali ristoro e caffè e luoghi di pause del personale o sale riunioni o altro che possa prevedere possibili aggregazioni.

 

Al presente link il testo completo

Dott. Chim. Orlandi Nausicaa

Presidente FNCF