La recente morte a Firenze di cinque operai nel cantiere del nuovo centro commerciale Esselunga ci induce ad osservare attentamente la risposta del Governo in tema di irregolarità degli appalti, lavoro nero e sicurezza.

 

Il fulcro di quello che, dal prossimo 1° ottobre, sarà un nuovo corso per la sicurezza sul lavoro in Italia è l’implementazione di una patente a punti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili, temporanei o mobili. Dal 1° ottobre 2024, infatti, sarà richiesto a chiunque operi nei cantieri temporanei e mobili di essere in possesso della “Patente a punti” o come meglio specificato dalla legge della “Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri”. Questa certificazione, simile alla patente del Codice della Strada, avrà un iniziale punteggio di 30 crediti, che verranno sottratti in caso di violazioni delle regole di sicurezza.

 

A prevederlo è il D.L. 19/2024 noto come “Decreto PNRR 4” convertito con modifiche nella Legge 56/2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30/04/2024, efficacia dal 01/05/2024.

 

La patente a punti sarà rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato, previo soddisfacimento dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

• iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
• adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, come stabilito dall’articolo 37 del D.lgs. 81/08;
• adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi, come previsto dal decreto;
• possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
• possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
• possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
• avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti è autocertificato. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Un aspetto completamente nuovo introdotto con la conversione in legge del D.L. 19/2024 è il seguente (comma 4): “qualora durante un controllo effettuato dopo il rilascio della patente venga accertata la non veridicità dell’autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti, la patente viene revocata. Trascorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo ha la possibilità di presentare domanda per ottenere una nuova patente secondo quanto stabilito dal comma 1”.

 

La patente rilasciata ha inizialmente un punteggio pari a 30 punti (o crediti); le imprese o i lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08 se nella patente in loro possesso sono presenti almeno 15 crediti. Alle imprese o i lavoratori autonomi che svolgono attività lavorative privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 € non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301 -bis del Testo unico sicurezza – Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici, per un periodo di sei mesi.

 

La legge 56/2024 introduce uno specifico allegato I-bis per l’individuazione delle violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente a punti. Si tratta di 29 fattispecie. La decurtazione dei punti è correlata alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi e se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell’allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

 

Per completezza e chiarezza esistono alcuni soggetti che non sono obbligati al possesso della patente a punti, ovvero:

• coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
• le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA (Società organismi di attestazione), in classifica pari o superiore alla III.

 

Sotto il profilo della sicurezza, il cantiere edile si configura come un ambito la cui normativa fondamentale è assestata da anni ed è completa sotto il profilo normativo e regolamentare: il decreto “81/08” infatti, riordinando ed aggiornando le norme contenute nei D.lgs. 626/94 e 494/96 ha previsto una serie di obblighi e di attività da parte di tutti gli attori, che se rispettate configurano la migliore forma di pianificazione del cantiere sotto il profilo della sicurezza. Non si può trascurare l’enorme passo avanti compiuto sia con la responsabilizzazione del committente, sia con l’istituzione della figura professionale del coordinatore, con la conseguente pianificazione del cantiere mediante la stesura del PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) e con la fondamentale attività di controllo in fase di esecuzione, esercitata sul campo ma anche mediante la scrupolosa verifica dei POS (Piano Operativo di Sicurezza) e dell’effettiva idoneità delle imprese.

 

Si può quindi esprimere un primo giudizio di merito: il futuro dispositivo della patente a punti non modifica né tocca l’apparato generale della sicurezza nel cantiere. L’obiettivo della patente a punti è infatti eliminare il mancato adempimento, da parte delle imprese, degli obblighi di regolarità contributiva, fiscale, organizzativa e formativa riconducibili al concetto di idoneità tecnico-professionale; e in questo, bisogna dare atto all’esecutivo di avere individuato quella che, nell’esperienza sul campo, è la principale difficoltà nella gestione del cantiere, che grava sui tecnici che operano come direttori dei lavori e coordinatori: dare il benestare all’accesso in cantiere alle imprese ed ai lavoratori autonomi.

 

Indubbiamente, nel momento in cui troverà piena applicazione, la patente a punti sarà oltre che un obbligo un importante elemento di garanzia per il committente, ad oggi responsabilizzato a fronte della eventuale mancata idoneità della/e imprese affidatarie di lavori edili. Questo, a mio avviso è un punto centrale: il committente che affida i lavori ad un’impresa “patentata” può ritenersi totalmente o parzialmente sollevato dall’effettuare verifiche analitiche sull’idoneità dell’impresa?
La domanda non è retorica: rimangono infatti pienamente vigenti gli obblighi di controllo in capo al committente derivanti dall’articolo 90 del D.lgs. 81/2008, riconducibili ai requisiti di cui all’Allegato XVII.
Ad oggi quindi la “patente” purtroppo non sembra essere un DURS, l’auspicato ed ipotetico “documento unico regolarità sicurezza” che dovrebbe garantire che l’impresa è in regola sotto il profilo della sicurezza, rendendo superflui i ridondanti controlli necessari ogni volta che un’impresa accede ad un nuovo cantiere.

 

Ad ogni buon conto, in attesa di verificarne l’efficacia, auspico che la patente rappresenti un importante passo avanti (e quindi un beneficio) volto a portare razionalità del sistema, consentendo una verifica preliminare di idoneità e riequilibrando l’attività di controllo del coordinatore della sicurezza, spesso costretto ad un’eccessiva attività di natura documentale a discapito del fondamentale controllo sul cantiere. Auspico, inoltre, un accrescimento della cultura della sicurezza per tutti i lavoratori, preposti, dirigenti per la sicurezza e Datori di Lavoro affinché si comprenda che ciò che salva la vita non è solo burocrazia ma la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.

 

 

Dott. Chim. Marco Zenzola