Il 18 gennaio scorso è entrato in vigore il D.Lgs. 203/2022, che integra e corregge il D.Lgs. 101/2020, norma che recepisce in Italia la Direttiva Europea 2013/59/Euratom recante norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Con questo provvedimento, il cui testo tiene conto delle osservazioni espresse dalla Commissione Europea e dei rilievi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, si mirava a risolvere situazioni di criticità che si sono verificate nella prima fase di attuazione del D.Lgs.101/2020 e a correggere refusi e incongruenze editoriali della prima stesura. In definitiva, con l’adozione del D.Lgs. 203/2022 l’Italia affina quanto già disposto e garantisce la piena conformità alla Direttiva 2013/59/Euratom.
Le principali modifiche introdotte dal decreto correttivo riguardano gli ambiti del regime autorizzatorio, delle emergenze radiologiche e nucleari, delle sorgenti naturali di radiazioni nonché alcune precisazioni che possono essere sintetizzati in questi punti:
– la formazione obbligatoria sulla sicurezza dalle radiazioni ionizzanti dei dirigenti, preposti e lavoratori (artt.110-111 del D.Lgs. 101/20) passa da una frequenza di aggiornamento triennale a quinquennale. Tale formazione integra quella prevista dall’art. 37, c. 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti
– i datori di lavoro devono trasmettere all’Archivio Nazionale dei Lavoratori Esposti, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’Esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti
– nel caso in cui un datore di lavoro si avvalga di lavoratori dipendenti da altro datore di lavoro, o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. 101/20, il datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del D.Lgs. 101/2020
– viene semplificata la registrazione al sito STRIMS (Sistema di tracciabilità dei rifiuti radioattivi, dei materiali radioattivi e delle sorgenti di radiazioni ionizzanti) di ISIN per le strutture sanitarie, obbligatoria per le sorgenti radioattive con emivita maggiore di 60 giorni e una previsione di comunicazione cumulativa iniziale delle apparecchiature radiogene con aggiornamento trimestrale
– per quanto riguarda le esposizioni mediche, la novità più rilevante riguarda una precisazione sui livelli diagnostici di riferimento da adottare, ovvero l’esplicitazione delle indicazioni contenute nei documenti ISTISAN 17/33 “Livelli diagnostici di riferimento nazionali per la radiologia diagnostica e interventistica” e ISTISAN 22/20 “Livelli diagnostici di riferimento per la pratica nazionale di radiologia diagnostica e interventistica e di medicina nucleare diagnostica”
– nella specificazione in cui “la frequenza delle prove di funzionamento dovranno essere ad intervalli regolari di norma annuali ….. o da definirsi con esplicito riferimento alle norme di buona tecnica applicabili laddove possibili” viene data allo Specialista in Fisica medica una maggiore discrezionalità sulla frequenza dei controlli di qualità avvalendosi da quanto previsto dalle norme di buona tecnica
In definitiva, il D.Lgs. 101/2020 modificato con il D.Lgs. 203/2022, rappresenta a pieno titolo la legge sulla protezione contro le radiazioni ionizzanti che ci accompagnerà per i prossimi anni pienamente conforme e omogenea con il resto dell’Europa.
L’auspicio ora è che i vari decreti attuativi previsti, invero qualcuno già pubblicato, alcuni molto importanti sulle esposizioni mediche, possano essere pubblicati in breve tempo.
Dott. Fis. Michele Stasi
Specialista in Fisica Medica – Direttore SC Fisica sanitaria AO Ordine Mauriziano