28.10.2021 – L’Aula di palazzo Madama approva con 184 voti favorevoli all’unanimità, in via definitiva, il disegno di legge AS 2305 – Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, dando così attuazione ad uno degli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il senatore Mario Pittoni, relatore del provvedimento e vicepresidente della commissione Cultura al Senato riferisce della norma quale “intervento organico con cui si estende ad altri ambiti professionali la misura (avviata con l’articolo 102 del decreto Cura Italia) che ha introdotto la laurea abilitante in Medicina e chirurgia, consentendo di fornire una risposta immediata all’esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale in seguito all’emergenza pandemica. Ulteriori integrazioni saranno possibili al tavolo che il Governo si è impegnato ad attivare in tempi celeri per la revisione e l’aggiornamento della disciplina relativa all’accesso alle professioni regolamentate, dando seguito alle istanze provenienti da alcune professioni in un’ottica di completamento del quadro normativo di riferimento.”

La norma attribuisce infatti effetto abilitante ad alcune lauree magistrali ai fini dell’esercizio delle rispettive professioni, e tra queste le professioni di Chimico e Fisico.

Si tratta di un cambiamento epocale – commenta il Presidente Nausicaa Orlandi, Presidente della Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici – che porta a semplificare  l’ingresso al mondo del lavoro a giovani neolaureati in ambito scientifico, sanitario e tecnico. A tre anni  dall’aggiornamento delle competenze di Chimico e definizione di quelle di Fisico all’interno del DPR 328/01, nonché in attesa dell’istituzione esame di stato di fisico, come previsto dalla Legge 3/2018, questo provvedimento pone nuove prospettive per i futuri Chimici e Fisici.

La norma è una delle misure di semplificazione che permetterà nel lungo termine di definire chiaramente percorsi formativi e sbocchi professionali. Nei prossimi anni i giovani che vorranno intraprendere le professioni di Chimico e Fisico avranno la possibilità di frequentare corsi di laurea maggiormente focalizzati allo sbocco professionale ed all’inserimento rapido nel mondo del lavoro.”

E proprio il futuro della professione è stato posto al centro della tavola rotonda del 25 novembre 2021 al XIX CONGRESSO NAZIONALE DEI CHIMICI E DEI FISICI “in-nova-re” in programma dal 25 al 27 novembre a Verona, dove la Federazione Nazionale discuterà insieme alla Società Chimica Italiana e alla Società Italiana di Fisica le modalità attuative del S.2705 approvato in data odierna (www.congressofncf2021.it)

Per le professioni di Chimico e di Fisico il riferimento è l’articolo 5 (Disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti) che prevede al comma 1 che “le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell’esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.” La novità introdotta in luogo dell’esame di stato è dunque la presenza di un tirocinio pratico-valutativo, interno ai corsi ed il superamento della prova pratica valutativa.

Il comma 2 evidenzia inoltre che “per l’adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale nonché per l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni dell’articolo 4.” In tali casi, i regolamenti sono adottati, fermo restando il concerto del Ministro della Salute, vigilante sulla professione, sentita la rappresentanza nazionali dei professionisti ovvero la Federazione Nazionale.

L’articolo 4 prevede la definizione dei titoli universitari che consentiranno l’accesso alla professione di Chimico e Fisico; nello specifico i titoli universitari che non richiedono lo svolgimento di un tirocinio post lauream, potranno essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, vigilante sulla professione, sentita la rappresentanza nazionali dei professionisti ovvero la Federazione Nazionale.

Tali regolamenti disciplineranno “gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all’esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi.” I medesimi regolamenti prevedono altresì le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, commissione che è tassativamente integrata con professionisti di comprovata esperienza designati dalla Federazione Nazionale.

Il provvedimento  – commenta il Presidente Orlandi – riconosce il ruolo della professione e degli Ordini e definisce percorsi formativi e sbocchi professionali”

La legge non sarà immediatamente applicativa, in quanto è previsto che il dispositivo abilitante alla professione decorra dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, previa definizione dei corsi di studio abilitanti. La norma rappresenta dunque un primo step, cui faranno seguito disposizioni attuative (del Governo e delle università) e la fase di accreditamento del corso di studio abilitante. Tutti coloro che hanno già conseguito il titolo di laurea per l’accesso alla professione di Chimico in base ai previgenti ordinamenti didattici o lo conseguiranno nel frattempo, per accedere alla professione dovranno sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione. Modalità semplificate potranno essere definite nei rispetti dell’art. 6 con appositi decreti del Ministro dell’Università di concerto con il Ministero della Salute ovvero con il ministro vigilante sulla Federazione Nazionale, sentita preliminarmente la Federazione Nazionale quale rappresentante esponenziale della professione.