Continua in questi giorni un fervente dibattito circa la funzione e i compiti svolti da Biologi, Chimici e Fisici che svolgono la loro attività professionale all’interno delle Agenzie Regionali per l’Ambiente, alla luce della recente presentazione da parte dell’On.le Chiara Braga ed altri , dell’emendamento 135.20 alla Legge  di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021.

Finalità dell’emendamento, che è stato respinto, era quello di escludere Chimici, Fisici e Biologi – insieme ad altri professionisti – dal ruolo sanitario loro attribuito dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, in considerazione delle peculiari attività svolte dalle Agenzie Ambientali rispetto ad altri enti del SSN; ciò in contrapposizione al dettato della citata Legge che li attesta in modo chiaro ed inequivocabile come professionisti sanitari.

Sul punto si era già espresso in passato il Ministero della Salute che, con propria nota del 23.03.2019 aveva confermato alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici che “la riforma di cui alla Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ed ai decreti attuativi non consente di differenziare la professione regolamentata di Chimico e di Fisico “sanitario” e “non sanitario”, in quanto queste ultime sono da ritenersi in toto professioni sanitarie organizzate in Ordini”.  Ad evidenza dunque che qualora un professionista svolga, a prescindere dall’inquadramento contrattuale e dall’ambito di lavoro pubblico o privato, attività inerenti la professione di Chimico o Fisico, lo stesso è tenuto per legge ad essere iscritto all’Albo dei Chimici e dei Fisici ed è sempre professionista sanitario.

Tale architettura normativa, ben lungi dall’essere tendente alla tutela di interessi di mera corporazione – come da talune parti improvvidamente asserito – ha il solo scopo di garantire la competenza dei professionisti vigilati nel solo interesse pubblico cui l’azione professionale dei singoli è rivolta.

Appare dunque alquanto particolare la lettura di AssoArpa – che si legge il 30.12.2020 sul sito di SNPA –  relativa all’emendamento 135.20 alla Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021. È particolare, innanzitutto, perché enti pubblici con finalità di tutelare la collettività e l’ambiente sembrano non accogliere quanto deciso dal Legislatore, come interpretato dal Ministero della Salute, nell’esercizio delle sue precipue funzioni.

È particolare, se non offensiva, quando definisce l’atteggiamento degli Ordini delle professione sanitarie come “ostile e corporativo”, quando gli stessi – proprio per Legge 11 gennaio 2018, n. 3 – sono non solo enti pubblici non economici, ma anche organi sussidiari dello Stato che perseguono gli obiettivi di garantire la tutela della salute individuale e collettiva, anche per il tramite della tutela della professione e valorizzazione della relativa funzione sociale.

Evidentemente tale lettura non può che derivare dalla diversa natura di AssoArpa, che – si ricorda – è un’associazione di diritto privato, pur avvalendosi, per lo svolgimento delle sue funzioni, di risorse ed attività degli uffici e del personale degli enti pubblici associati

In sostanza, ciò che perde di vista AssoArpa è che l’identificazione delle professioni sanitarie di Chimici, Fisici e Biologi è stata decisa dal Parlamento con la Legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo approfondimenti durati molti anni, legge che le Agenzie ambientali debbono applicare quali enti pubblici.

AssoArpa, certamente, può criticare le leggi come tutti gli enti privati, ma non può intervenire nella funzione pubblica delle Agenzie. Sta pertanto alla dirigenza di queste ultime trovare le modalità per organizzare le attività nel rispetto delle norme vigenti, evitando di creare abusi di professione ed impiegando correttamente il personale per la competenza e qualifica ad esso attribuito dalla legge, eventualmente chiedendo un aumento dei fondi allo Stato per adeguare l’organico. L’abilitazione professionale ritrova infatti i suoi principi nella Carta Costituzionale, ad evidenza dell’importanza che il legislatore, sin dalle origini della Repubblica, ha dato alla competenza e professionalità sancita legittimamente dall’esame di Stato.

Ritornando al citato emendamento 135.20 alla Legge di Bilancio, le Federazioni e gli Ordini delle professioni sanitarie, hanno, unitariamente e correttamente, rappresentato al Ministero della Salute, vigilante sulle attività delle professioni sanitarie, nell’ambito degli obblighi derivanti dal fatto di essere Enti pubblici ed organi sussidiari dello Stato, le criticità che il suddetto emendamento comportava in relazione alla corretta applicazione della Legge 11 gennaio 2018, n. 3, con una conseguente modifica della stessa senza alcun approfondimento parlamentare.

Il Ministero ha condiviso tali criticità ed ha espresso il proprio parere negativo a tutela della professione sanitaria.

Proprio il concetto ope legis che la professione sanitaria è tale a prescindere da dove essa venga esercitata, ribadito anche con il parere negativo del Ministero della Salute, conferma  che Chimici, Fisici e Biologi che esercitano la professione all’interno delle Agenzie  e delle altre Pubbliche amministrazioni, devono obbligatoriamente essere iscritti ai rispettivi albi, indipendentemente dal fatto che non fanno parte del SSN. In tal senso si sono espresse diverse amministrazioni centrali dello Stato, come recentemente il Ministero degli Interni nei confronti dei propri dipendenti.

Aggiungasi a questo che le Agenzie per l’Ambiente hanno come compito primario la tutela ambientale, e quindi la prevenzione dai fattori di rischio ambientali e tale azione costituisce scientificamente la prevenzione primaria per la tutela della salute pubblica e quindi, anche da un punto tecnico scientifico, è attività sanitaria, seppur non espletata da un Ente del SSN.

Gli Ordini sin dal 1996 hanno appoggiato, favorito, contribuito con un confronto sia con la parte politica che con le altre Istituzioni interessate, la costituzione del Sistema delle Agenzie per l’Ambiente, condividendone il progetto, tant’è che diversi chimici, fisici e biologi hanno rivestito ruoli di direzione nel decennio successivo che ha visto la creazione e l’avviamento delle Agenzie, con il supporto  e l’entusiasmo della quasi totalità dei dipendenti, entusiasmo che con dispiacere rileviamo sta scemando progressivamente, forse a causa di un atteggiamento più attento principalmente a risparmi economici piuttosto che alla necessità di contemplare il raggiungimento degli obiettivi (LEPTA) con la soddisfazione dei dipendenti e delle esigenze di bilancio.

Questa Federazione Nazionale ha inoltre da sempre manifestato direttamente un atteggiamento collaborativo, che ora appare – dalla lettura delle note che circolano – essere disconosciuto dalla stessa AssoArpa, firmataria peraltro di un accordo condiviso con la Federazione.

Nel ruolo che la Federazione ricopre, a rappresentanza dei professionisti Chimici e Fisici, la stessa conferma tale spirito costruttivo e collaborativo, ma afferma anche – con la massima fermezza – che tale rinnovata disponibilità a collaborare con il Sistema Nazionale della Protezione Ambientale non può e non deve essere volto a modificare la ratio e lo scopo di una Legge avente la finalità di tutelare gli interessi collettivi.

Ci auguriamo che il 2021 possa definitivamente porre fine al dibattito sulle professioni sanitarie di Chimico Fisico e Biologo in tale ottica condivisa – dibattito che continua da troppo tempo ad essere alimentato -, considerando finalmente il ruolo sociale oltre che sanitario di tali professioni in tutti i contesti in cui operano, tra i quali vi sono indubbiamente anche le Agenzie per l’Ambiente.

Il Presidente Dott.ssa Orlandi Nausicaa

Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Roma, 31.12.2020

Allegato: documento comunicato