Le Federazioni e i Consigli Nazionali delle professioni sanitarie e sociosanitarie a seguito della videoconferenza tenutasi il 17 aprile u.s. tra referenti del Ministero della Salute e componenti della Consulta permanente delle professioni sanitarie e socio-sanitarie sul tema dei diversi profili giuridici di responsabilità professionale hanno inviato al Ministro della Salute, On.le Speranza, le proprie considerazioni e  la proposta di modifica della Legge 8 marzo 2017, n. 24 e dell’articolo 590 sexies del Codice penale.

In particolare, è stata rilevata la necessità di inserire nell’ordinamento una disposizione di carattere eccezionale che esoneri i professionisti socio-sanitari coinvolti nel fronteggiare l’emergenza coronavirus da responsabilità in sede civile, penale e amministrativo-contabile, evitando un lungo coinvolgimento giudiziario prima di poter vedere riconosciuta l’estraneità e la legittimità dei comportamenti tenuti. Per tale ragione Federazioni e Consigli Nazionali hanno chiesto che venga inserita nell’ordinamento una disposizione di carattere eccezionale che ne limiti la responsabilità ai soli casi di dolo.

In questo periodo di emergenza sanitaria ed economica, tutti i professionisti sanitari e sociosanitari, compresi Chimici e Fisici, che operano in ambito ospedaliero e sanitario sono in prima linea in questa battaglia nell’assistenza e nella cura dei malati di COVID-19. Questi professionisti sono esposti direttamente al rischio di contagio e tutti i giorni lavorano in condizioni di grave criticità strutturale e organizzativa, come ad esempio la carenza di attrezzature, strumenti e dispositivi di protezione individuali. Per i questi professionisti che operano in ambito sanitario, ma anche per tutti i professionisti impegnati negli ambiti della prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro, nella gestione ambientale anche correlata all’emergenza, e nelle attività di analisi e monitoraggio, riteniamo necessario modificare urgentemente la legge 8 marzo 2017, n. 24 e dell’articolo 590 sexies del Codice penale, e in particolare l’aspetto che riguarda la responsabilità professionale del personale sanitario, inserendo una norma depenalizzante che limiti la responsabilità alle sole ipotesi di condotte dolose.

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