Il Governo con decreto-legge 17.03.2020 n.18 con gli articoli 23 e 24 ha previsto a sostegno delle famiglie il diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19, in alternativa alla richiesta del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.

Il congedo parentale per emergenza COVID-19 è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico, per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Durante la fruizione del congedo è riconosciuta un’indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.

È riconosciuta altresì la possibilità di fruire del congedo anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Diverse le modalità di presentazione della richiesta di congedo e gestione dello stesso, in particolare:

  • i dipendenti del settore privato presentano richiesta direttamente all’INPS e al proprio datore di lavoro, utilizzando la normale procedura di domanda di congedo parentale per i lavoratori dipendenti
  • i lavoratori iscritti all’INPS o alla gestione separata INPS presentano richiesta direttamente all’INPS
  • i dipendenti del settore pubblico presentano istanza alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Si rimanda per ogni chiarimento e delucidazione alle istruzioni fornite dall’INPS con la circolare n.45 del 24 marzo 2020

Per coloro che usufruiscono di permessi indennizzati di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo stesso Decreto Legge 18/2020 ha previsto all’art.24 un incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, per un complessivo pari a 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per l’insieme dei mesi di marzo e aprile 2020. Stiamo parlando nel caso specifico di lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, e i lavoratori a cui è riconosciuta una disabilità grave. Anche in questo caso le richieste vanno presentate nelle modalità riportate dalla circolare 45/2020.

Nella circolare 45/2020 dell’Istituto sono riportate anche le modalità di compilazione delle denunce contributive da parte dei datori di lavoro.