VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;

VISTO l’Ordinanza PCM Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 dell’8 marzo 2020, concernente “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, concernente “Modifiche e integrazioni all’ordinanza Z00004 dell’8 marzo 2020, recante: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, avente ad oggetto “prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art.1 del Decreto Legge 6 del 2020”;

VISTA la Circolare n. 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa”;

VISTA la Direttiva del Ministro dell’Interno prot. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 8 marzo 2020, recante “Misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

DATO ATTO che i sopramenzionati provvedimenti prevedono che lo svolgimento ordinario delle prestazioni lavorative da parte del personale dell’ente avvenga in forma agile e che siano individuate le attività indifferibili da rendere in presenza;

DATO ATTO che l’ente deve porre in essere le azioni e gli interventi straordinari ed urgenti per dotarsi degli ulteriori strumenti necessari per dare attuazione alle richiamate disposizioni nei confronti di tutto il personale dipendente;

la FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI

(di seguito e per brevità “FNCF”)

nella persona del suo Presidente pro tempore dell’ente, nell’esercizio delle relative funzioni, anche datoriali di lavoro, stante la situazione di emergenza da epidemia attualmente conosciuta,

DETERMINA

che a far data dal 16 marzo al 25 marzo 2020, le attività dell’ente verranno svolte esclusivamente con personale che opera in modalità di lavoro agile e che verrà effettuato un trasferimento di chiamata per garantire la risposta telefonica negli orari seguenti di apertura telefonica al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00)

• di adottare le seguenti disposizioni temporanee per l’applicazione del lavoro agile e flessibile per i dipendenti dell’ente, per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

1) il lavoro agile si svolge con le seguenti modalità:

• esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno della sede di lavoro abituale e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

• per lo svolgimento dell’attività lavorativa, utilizzo di strumenti tecnologici forniti dall’ente, acquisiti mediante determinazione a contrarre da parte del Tesoriere;

• il lavoratore utilizza gli strumenti tecnologici ed informatici menzionati senza alcun rimborso, con la necessaria connessione e dopo l’eventuale configurazione da parte di consulenti informatici dell’ente, che, ove occorra, fornirà al dipendente anche una connessione di tipo desktop remoto per poter accedere alla rete della stessa;

2) hanno accesso all’attivazione straordinaria del lavoro agile tutti i dipendenti dell’ente che espletano attività che possono essere delocalizzate senza che sia necessaria la indifferibile presenza fisica nella sede di lavoro e che, quindi, sono realizzabili attraverso l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro, nonché finalizzate ad obiettivi misurabili tramite indicatori quantitativi per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni;

3) il dipendente inoltra apposita richiesta scritta per l’accesso al lavoro agile al Segretario, accompagnandola con un’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 comprovante il possesso dei requisiti;

4) il Segretario concede l’autorizzazione, definisce le relative modalità di prestazione del lavoro ed i relativi obiettivi, in relazione alle circostanze addotte nella richiesta ed all’esigenza dell’ente, e la data di attivazione mediante propria comunicazione successivamente sottoscritta dal dipendente per ricevuta e accettazione;

5) la durata dell’autorizzazione al lavoro agile è vincolata all’emergenza epidemiologica e viene rilasciata per periodi corrispondenti alle disposizioni normative contenute nei provvedimenti emanati dalle competenti autorità, che, allo stato, si prevedono fino al 3 aprile 2020;

6) considerata l’importanza di mantenere reciproci contatti lavorativi con i referenti istituzionali e con i colleghi, il personale in lavoro agile si rende disponibile e reperibile a distanza per comunicazioni di servizio durante il normale orario di lavoro ed usufruisce della piattaforma di videoconferenza dell’ente;

7) fatta salva la fascia di contattabilità citata, al lavoratore in modalità di lavoro agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo, nonché il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche;

8) in caso di motivi che non consentano al dipendente di poter essere contattato, il dipendente dovrà darne comunicazione al Segretario;

9) il dipendente di norma giornalmente, ovvero con cadenza superiore ove le tipologie di attività richiedano un impegno di più giornate trasmette al Segretario e, ove designato, al Consigliere referente un sintetico report delle attività svolte;

10) il Segretario dispone la comunicazione dell’elenco dei dipendenti autorizzati ex art. 23 della legge 81/2017 secondo la procedura semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working e ogni ulteriore comunicazione prevista dalle vigenti disposizioni normative;

11) il Segretario può revocare d’ufficio l’autorizzazione straordinaria al lavoro agile per motivate esigenze di servizio, per sopravvenienza di provvedimenti emanati dalle competenti autorità rispetto al periodo emergenziale, per il ripetuto disallineamento dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di produttività previsti, per la violazione da parte del dipendente delle norme della presente determinazione, per il venir meno delle condizioni di compatibilità con il lavoro agile delle attività indifferibili da svolgere;

12) la prestazione lavorativa nella modalità di lavoro agile non incide sul trattamento giuridico ed economico in godimento, anche per quanto riguarda l’accesso ai benefici sociali ed assistenziali;

13) resta inalterata la disciplina delle ferie, della malattia, della gravidanza, della maternità e paternità, dei congedi, dei permessi e degli ulteriori strumenti previsti dalla normativa contrattuale e da specifiche disposizioni di legge, con l’esclusione dei permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario;

14) lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile non determina penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità, della valutazione della performance e delle progressioni di carriera;

15) nelle giornate di attività svolte in lavoro agile, anche in modalità frazionata, non si ha diritto all’erogazione del buono pasto e non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinario, né compensativi;

16) al personale sono riconosciuti i diritti sindacali previsti dalle vigenti norme di legge e di contratto;

17) l’ente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza dell’esercizio dell’attività di lavoro in modalità agile, cosicché è parte integrante della presente determinazione l’informativa allegata sulla gestione della salute e sicurezza per i lavoratori in “lavoro agile”, ai sensi dell’art. 22 della legge 81/2017;

18) in ogni caso, l’ente non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del lavoratore nella scelta di un luogo non adeguato e/o non compatibile con quanto indicato nell’informativa;

19) ogni lavoratore collabora proficuamente e diligentemente al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro, osserva le regole per la prevenzione ed il contenimento del contagio emanate dalla competenti autorità, rispetta le disposizioni normative, contrattuali e le direttive dell’ente in materia di riservatezza su tutte le informazioni di cui venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in esse contenuti, si attiene al codice di comportamento di cui al Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020-2022 (PTPC) adottato dall’ente.

Roma, 13.03.2020

 

SCARICA LA DETERMINA