Come ogni anno, con l’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020 pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.), sono state introdotte alcune importanti novità per i professionisti iscritti all’Albo unico dei Chimici e dei Fisici che di seguito si riportano senza avere la pretesa di enumerarle tutte, ma solo le principali.

Una delle più significative novità riguarda il “regime forfettario“; infatti la Legge di Bilancio introduce nuovi limiti e requisiti per i titolari di partita IVA che vorranno  applicare l’imposta sostitutiva Irpef del 15% .

Non è stato invece modificato il limite di compensi o ricavi da considerare e la soglia massima per l’accesso o permanenza nel forfettario è fissata a 65.000 euro/a. Non hanno subito rettifiche i coefficienti di redditività, suddivisi in base al codice ATECO attribuito all’attività esercitata.

Per le partite IVA fino a 65.000 euro, l’accesso alla tassazione agevolata del 15% sarà subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

  • spese per il personale dipendente e per lavoro accessorio non superiore a 20.000 euro lordi;
  • conseguimento di redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni non superiori a 30.000 euro.

Conseguentemente le piccole P.IVA a partire dal 1° gennaio 2020, dovranno confrontarsi con il ripristino dei limiti per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario. Quindi  il contribuente che vorrà continuare ad applicare il regime forfetario nell’anno 2020, non dovrà sostenere spese superiori a € 20.000 per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori.

Occorre ricordare altresì che la Finanziaria del 2020 non ha modificato le cause ostative introdotte lo scorso anno, che resteranno uno dei parametri da valutare per la permanenza o accesso nel forfetario; per maggiore dettaglio consultare la circolare n. 9/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 10 aprile 2019  sulle cause ostative che comportano l’esclusione dal regime di tassazione agevolato per le partite IVA.

Inoltre chi rientra nel Regime Forfettario è esonerato dall’applicazione dell’IVA sulle prestazioni; questo fattore permette a tutti i soggetti forfettari di avere un importante vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti che sono soggetti ad altri Regimi fiscali; infatti i contribuenti forfettari potranno presentarsi al committente offrendo prezzi più bassi e competitivi creando distorsione della concorrenza nel mercato dei servizi professionali offerti.

La Legge di Bilancio 2020 conferma che non possono accedere al regime forfettario i titolari di partita IVA esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari (causa ostativa presente anche in precedenza) ed i titolari di partita IVA che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Inoltre vi è la conferma nella suddetta legge dei coefficienti di redditività per il calcolo dell’imposta sostitutiva del 15% per le partite IVA che rientreranno nel nuovo forfettario.

Nella legge di Bilancio del 2020 vi è la  novità che non si estende l’obbligo di fattura elettronica ai forfettari, ma introduce un regime premiale per chi la adotterà in via facoltativa, mentre vi è la conferma che anche le partite IVA minori dovranno invece farsi carico dell’obbligo dello scontrino elettronico.

Di interesse, in particolare per i giovani professionisti, l’applicazione del regime forfettario 5% per le startup. Infatti per chi avvia una nuova attività l’applicazione del regime forfettario è ancora più conveniente: per i primi 5 anni di attività l’imposta dovuta è pari al 5%. I presupposti e i requisiti da analizzare per capire quando si applica la flat tax del 5% sono i seguenti:

  • il soggetto non deve aver esercitato, nei tre anni che precedono l’avvio dell’attività, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • la start up non deve essere una prosecuzione di un’attività già svolta in precedenza nella forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta esclusione dei casi in cui si tratti di periodi di pratica obbligatoria per l’accesso ad arti o professioni;
  • qualora si prosegua l’attività svolta da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite per l’accesso al regime forfettario (65.000 euro anche nel 2020).

Si ritiene di ricordare che in ottica antielusiva il Decreto fiscale (DL n. 124/2019) collegato alla Legge di Bilancio ha previsto una graduale riduzione del limite entro cui saranno consentiti pagamenti in contante. Dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il limite per i pagamenti in denaro contante viene portato a € 1.999,99 e dal 1° gennaio 2022 scenderà a € 999,99.

Dal  primo gennaio di quest’anno per i professionisti si aggiunge il nuovo bonus fiscale sull’acquisto di beni strumentali (PC, plotter, arredo ufficio ad esempio). Il vantaggio è frutto di una cancellazione: quella del superammortamento previsto fino al 2019 dal Piano nazionale Impresa 4.0., sempre per i beni strumentali. Questa agevolazione infatti con la manovra 2020 si è tramutata  da un bonus sull’ammortamento a un credito d’imposta. Così mentre il superammortamento era precluso ai (soli) professionisti in regime forfettario, per via di costi calcolati appunto in modo forfettario e senza deduzioni analitiche, oggi il credito può essere detratto anche dall’imposta forfettaria del 15 per cento. Per chi ha la flat tax quindi il guadagno è certo , mentre per i professionisti in regime ordinario il calcolo della convenienza del nuovo sconto è più complesso. Con il nuovo sgravio sono dunque agevolabili  gli investimenti, effettuati nel corso del 2020, in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio della professione, come gli arredi per l’ufficio, le stampanti, i plotter, i computer. Sono esclusi: auto e moto e altri mezzi di trasporto, anche se utilizzati per l’esercizio della professione, i software e i beni strumentali usati. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Il credito spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

 

Dott. Chim. Mauro Bocciarelli

Tesoriere Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici