La Legge del 03/05/2019, n. 37 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019, attiene alle disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge Europea 2018, contiene 22 articoli, suddivisi in 8 capi, che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento nazionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. Il provvedimento si compone di disposizioni che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci (capo I, articoli 1-7); giustizia e sicurezza (capo II, articolo 8); trasporti (capo III, articoli 9 e 10); fiscalità, dogane e aiuti di Stato (capo IV, articoli 11-14); diritto d’autore (capo V, articolo 15); tutela della salute umana (capo VI, articoli 16 e 17); ambientale (capo VII, articoli 18-21) e altre disposizioni (capo VIII art 22).Per maggiori dettagli si riporta il link della norma https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/05/11/19G00044/SG

In questa nota mi soffermerò su alcuni articoli che si ritiene importanti ed attinenti alla nostra professione rimandando a successivi articoli  eventuali ulteriori approfondimenti della Legge Europea 2018.

L’articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione N° 2018/2175. Viene in particolare modificata la nozione di cittadino dell’Unione europea “legalmente stabilito” sopprimendo il requisito della residenza nello Stato in questione, requisito non previsto nelle direttive europee e che ha comportato problemi applicativi.

Pertanto al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all’articolo 4, comma 1, la lettera n-septies) è sostituita dalla seguente:

«n-septies) “legalmente stabilito”: un cittadino dell’Unione europea è legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l’esercizio di una professione in detto Stato membro e non è oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio di tale professione. E’ possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente»;

In buona sostanza sarà più semplice per i professionisti qualificati provenienti da altri paesi aderenti alla  UE ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali in Italia; sarà  quindi considerato “legalmente stabilito” un cittadino della Unione Europea  che nello Stato membro di residenza ha ottenuto il riconoscimento, dalle relative autorità, della qualifica professionale e non è soggetto ad alcun divieto, neppure temporaneo, all’esercizio della professione sul territorio nazionale.

L’articolo 11 contiene disposizioni per dare piena attuazione al Regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina le disposizioni relative alla partecipazione alle aste delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

Art. 19. Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) – apporta modifiche al decreto legislativo n. 49 del 2014, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), in considerazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione europea nell’ambito del Caso EU Pilot 8718/16/ENVI, al fine di garantire la corretta attuazione della citata direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). La modifica dell’articolo 14, comma 3 introduce adempimenti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche finalizzati al monitoraggio da parte dell’ISPRA del rispetto del tasso di raccolta differenziata dei RAEE. A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all’ISPRA i dati relativi ai RAEE  ricevuti sia  presso i distributori che dagli  impianti di raccolta e trattamento oltre a quelli  oggetto di raccolta differenziata;

Art. 20. Disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature . Tale articolo  risulta finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI concernente specifiche ulteriori esclusioni dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale rispetto alla direttiva europea sui rifiuti.

Quindi l’art ART. 185 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (Esclusioni dall’ambito di applicazione) è così modificato:

  1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

omissis

  1. f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

 

dott. chim. Mauro Bocciarelli

Consigliere Tesoriere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici