Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (e le successive modificazioni ed integrazioni) riguarda la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Come noto molte Aziende hanno realizzato ed adottato un proprio “Modello organizzativo di gestione e controllo” adottato al fine di prevenire la realizzazione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, che potrebbero esporre l’Azienda al rischio delle rilevanti sanzioni (anche pecuniarie) ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in funzione della commissione di uno o più di tali reati.

Pertanto nella struttura di controllo aziendale si è introdotta la presenza di un “Organismo di Vigilanza (OdV)”, previsto dall’art.6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001, a cui è affidato il compito di verificare l’adeguatezza del modello organizzativo, vigilare sul suo funzionamento e sull’effettiva osservanza da parte dei destinatari, nonché di monitorare l’eventuale aggiornamento.

Ad oggi si riscontrano spesso OdV monocratici o collegiali che non vedono la presenza di tecnici competenti nei settori ambientali e di sicurezza sul lavoro, con conseguente potenziale aumento di rischio di inefficacia dei Modelli Organizzativi. A volte questo deriva da una mancanza di informazione alle Aziende e nel contempo di disponibilità di professionisti che si propongono per essere membri degli OdV aziendali.

Di seguito si illustrano brevemente le caratteristiche dell’O.d.V. per tutti i colleghi Chimici e Fisici che possano essere interessati a svolgere attività in questo settore.

 

Le caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza

Al fine di poter garantire le funzioni attribuite dal D.Lgs. 231/2001 e considerando anche le indicazioni contenute ad esempio nelle Linee Guida emanate da Confindustria, l’Organismo di Vigilanza – nel suo complesso – deve rispondere ai seguenti requisiti:

 

·         Autonomia e indipendenza

L’Organismo di Vigilanza deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell’Azienda. A tale fine, l’Organismo di Vigilanza riporta a livello gerarchico all’Organo Amministrativo apicale (Consiglio di Amministrazione), consentendo di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Non deve, inoltre, essere coinvolto in alcun modo in attività operative, né partecipare ad attività di gestione che ne inficerebbero l’obiettività del giudizio nello svolgimento delle proprie attività di verifica. Di conseguenza si evince che l’Organismo di Vigilanza deve essere composto da figure esterne all’Azienda.

 

·         Professionalità, onorabilità e moralità

L’Organismo di Vigilanza deve possedere le competenze tecniche specialistiche necessarie allo svolgimento dei compiti attribuiti. A tal fine sono richieste, anche a livello complessivo nel caso sia organizzato a livello collegiale, conoscenze e competenze di natura tecnica, aziendale ed organizzativa del settore di attività dell’Azienda, nonché la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, della gestione di procedure e di processi aziendali, oltre che competenze giuridiche e amministrative, ma anche su metodologie per l’individuazione, il campionamento statistico e le modalità realizzative dei reati.

Inoltre, come presupposto essenziale per la nomina, i componenti dell’Organismo di Vigilanza devono avere e attestare i requisiti di onorabilità e moralità.

 

·         Continuità di azione

L’Organismo di Vigilanza, al fine di garantire l’efficace e costante svolgimento delle proprie funzioni, deve prevedere una struttura dedicata, tale da garantire un impegno continuo e regolare, anche se non esclusivo.

 

·         Individuazione dell’Organismo di Vigilanza

In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle dimensioni aziendali e dalla tipologia di attività svolta, l’Azienda può ritenere opportuno dotarsi di un Organismo di Vigilanza monocratico o collegiale (usualmente di tre componenti) che, sia per le caratteristiche intrinseche del soggetto cui è attribuito il compito di vigilanza, sia in relazione alle dimensioni aziendali ed alla tipologia di attività svolta, deve ritenersi idoneo a soddisfare i requisiti di autonomia ed indipendenza richiesti.

In generale nei casi di Organismo di Vigilanza collegiale la composizione ottimale e che maggiormente garantisce la copertura delle competenze comprende le figure professionali di un commercialista, di un avvocato e di un tecnico competente qualificato e con conoscenze specifiche del settore di attività dell’Azienda. Peraltro fra la numerosità dei reati riferiti del D.Lgs. 231/2001 vi sono quelli relativi all’ambiente e alla sicurezza sul lavoro, nonché altri temi di evidente specifica competenza di figure professionali tra cui Chimici, Chimici Industriali, Fisici, Ingegneri.

Nelle aziende industriali, nel caso di Organismo di Vigilanza monocratico, si ritiene significativa e più appropriata la figura professionale di un tecnico, proprio per la conoscenza dei processi produttivi, considerando prevalenti tali competenze, in quanto le azioni di prevenzione e controllo sugli eventuali reati societari sono svolte anche dal rispettivo Collegio Sindacale.

 

·         Incarico e ineleggibilità

La durata dell’incarico dell’Organismo di Vigilanza è generalmente fissata in 3 o 5 anni e la carica di componente dell’Organismo di Vigilanza non può essere ricoperta da coloro che:

  1. siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
  2. siano stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria, tributaria o societaria;
  3. siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva, per uno dei reati previsti come presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente;
  4. si trovino in relazione di parentela o affinità con i soggetti apicali dell’Azienda.

 

dott. chim. Nausicaa Orlandi, Presidente FNCF