Con l’espressione “Industria 4.0”  si vuole intendere una rivoluzione industriale, la quarta, caratterizzata dall’utilizzo sempre maggiore  di sistemi totalmente digitalizzati e connessi, dal crescente utilizzo di dati e informazioni e di nuovi materiali, che cambierà il mondo della produzione.

Le origini del piano industriale 4.0 risalgono al 2016; con esso si intendeva promuovere ed incentivare gli investimenti tecnologici in campo aziendale al fine di aumentare la competitività delle aziende. I decreti attuativi sono stati pubblicati solo nel 2017; a partire da quell’anno la legge è stata prorogata fino al 2020.

Per favorire gli investimenti in campo tecnologico, la Legge di Bilancio 2019, art 1, comma 60 ha previsto la proroga dell’iper ammortamento relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020 a determinate condizioni. Al comma 62, la Legge di Bilancio ha disposto la proroga per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60 effettuano investimenti in beni strumentali immateriali ricompresi nell’Allegato B della Legge di Bilancio 2017, dell’incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, cosiddetto maxi ammortamento dei beni immateriali.

 

Iper ammortamento

Il beneficio in esame è usufruibile esclusivamente dai titolari di redditi d’impresa, quindi dalle aziende con sede nel territorio dello Stato operanti in tutti i settori economici; sono escluse le imprese che applicano il nuovo regime forfettario.

L’Art. 7, DL n.87/2018 ha previsto che l’iper ammortamento spetti a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale; ne deriva che la cessione o la delocalizzazione di beni agevolati a strutture situate all’estero, anche se facenti parte della medesima impresa, comporta il disconoscimento dell’agevolazione. Al successivo comma 4 dell’art.7 del medesimo DL sono stati contemplati casi in cui il disconoscimento non opera, quando, per esempio, il bene agevolato che non ha terminato l’ammortamento, viene dismesso e sostituito con altro nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quello sostituito oppure quando il bene agevolato sia per sua natura utilizzato in più sedi produttive, anche fuori dal territorio nazionale, purchè il dislocamento sia temporaneo.

L’iper ammortamento si applica ai beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico acquistati nel corso del 2019 anche in dipendenza di contratti di leasing o realizzati in economia o acquisiti mediante appalto, rientranti nelle seguenti tipologie:

  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite sensori e azionamenti;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

E’ bene precisare che, qualora il soggetto acquirente abbia dubbi in merito all’agevolabilità del bene acquistato o che intende acquistare, può richiedere autonomamente il parere del MISE.

Tra i beni agevolabili rientrano anche “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti”. Questi beni possono godere dell’agevolazione anche se contabilizzati ad incremento di altri già esistenti non agevolati.

Non tutte le categorie di beni sono agevolabili; sono esclusi ai fini dell’iper ammortamento:

  • i beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni acquistati da industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua e dalle industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Perché i beni strumentali acquistati possano essere oggetto di agevolazione, è necessario che il loro acquisto venga effettuato entro il 31 dicembre 2019; l’agevolazione è estesa ai beni acquistati entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato dal fornitore e che siano stati versati acconti almeno nella misura del 20% del costo di acquisto.

Altro requisito, previsto dalla norma come condizione per usufruire dell’agevolazione, è l’entrata in funzione del bene e la sua interconnessione al sistema aziendale di produzione. Qualora l’interconnessione al sistema produttivo avvenisse in un periodo successivo rispetto a quello dell’acquisto del bene agevolato, l’iper ammortamento dovrà partire dal periodo di interconnessione.

La misura dell’agevolazione relativa all’iper ammortamento varia per scaglioni di investimento, ovvero:

  • fino a € 2,5 milioni maggiorazione del 170%;
  • da € 2,5 milioni a € 10 milioni maggiorazione del 100%;
  • da 10 milioni a 20 milioni maggiorazione del   20%;
  • oltre i 20 milioni nessuna maggiorazione.

Al beneficio si accede automaticamente in fase di redazione del bilancio, semplicemente applicando il maggiore ammortamento e portando, quindi, in deduzione il relativo costo calcolato. E’ necessario, ai fini della deducibilità, che l’azienda si munisca di una dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante o di una perizia tecnica giurata nella quale il Rappresentante Legale o il perito attesti che il bene per il quale è stata applicata l’agevolazione possiede le caratteristiche tecniche che lo includono nelle tabelle indicate nel decreto e che lo stesso sia stato interconnesso al processo di produzione aziendale. L’attestazione deve essere rilasciata per singolo bene, la perizia può comprendere più beni. Per investimenti superiori a € 500.000 è obbligatoria la perizia tecnica giurata rilasciata da un Ingegnere/Perito Industriale iscritto nel relativo Albo Professionale oppure un attestato di conformità rilasciato da un Ente certificatore accreditato. La dichiarazione del Legale Rappresentante può essere sostituita dalla perizia.

 

Maxi Ammortamento

Come accennato nell’introduzione, la Legge di Bilancio 2019 ha disposto la proroga dell’agevolazione cosiddetta maxi ammortamento, per i soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento e che effettuano investimenti in beni immateriali ricompresi nell’allegato B della Legge di Bilancio 2017.

L’ agevolazione consiste nel riconoscimento della maggiorazione pari al 40% del costo del bene immateriale acquistato, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia riconducibile al bene materiale oggetto dell’iper ammortamento.

La novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 riguarda la possibilità di agevolare anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’acquisto ai beni immateriali di cui alla tabella B, mediante soluzioni di cloudcomputing, limitatamente alla quota del canone imputabile all’esercizio agevolato.

In materia di software l’Agenzia delle Entrate ha chiarito nella Circolare n.4/2017 che è agevolabile anche l’acquisto a titolo di licenza d’uso, a condizione che il bene sia iscrivibile nella voce B.I.3 dello Stato Patrimoniale. Qualora il bene immateriale sia integrato a quello materiale per il quale spetta l’agevolazione ai fini dell’iper ammortamento, non è richiesto lo scorporo dell’uno dall’altro. In questo caso il bene immateriale usufruisce dell’iper ammortamento nella misura coerente al costo dell’investimento. Sempre in tema di software l’agevolazione non spetta per l’acquisto di prodotti legati alla gestione d’impresa come per esempio, amministrazione, contabilità, fatturazione etc.

L’agevolazione è applicabile agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il fornitore del bene abbia accettato l’ordine e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% del costo del bene.

Anche in tema di beni immateriali, l’agevolazione decorre dal momento in cui il bene è stato acquistato ed interconnesso al sistema aziendale. I requisiti, quindi, perché l’impresa possa beneficiare dell’agevolazione sono:

  • effettuazione dell’investimento;
  • interconnessione;
  • fruizione dell’iper ammortamento.

L’acquisto di beni immateriali soggiace, come accade per l’iper ammortamento, alla necessità  del rilascio di un documento che ne certifichi la conformità dei requisiti: se il valore del bene non supera i 500.00 euro, è sufficiente l’attestazione predisposta dal Legale Rappresentante, se il valore è superiore ai 500.000 euro è indispensabile la perizia tecnica rilasciata da un professionista iscritto all’Albo o dell’attestato di conformità predisposto da un Ente di certificazione accreditato.

 

Cumulabilità delle agevolazioni

In tema di cumulabilità delle agevolazioni, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il maxi ammortamento del 40%, spetta anche in presenza di altre agevolazioni riconosciute all’impresa, salvo diversa disposizione normativa. In particolare il beneficio del maxi ammortamento è cumulabile con:

  • il Patent Box;
  • la nuova Sabatini;
  • l’ACE;
  • il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno Legge 208/2015;
  • il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo;
  • gli inventivi per investimenti in start up e PMI imprese.

Il maxi ammortamento non è cumulabile con l’iper ammortamento, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.4/2017.

 

Vediamo due esempi pratici:

Esempio n.1 – iper ammortamento

Nell’anno 2019 l’azienda Alfa ha effettuato investimenti in beni nuovi per € 20.000. Il bene è stato interconnesso nel medesimo anno.

Quindi:

  • costo di acquisto € 10.000
  • maggiorazione per iper ammortamento € 10.000x 170% = € 27.000
  • coefficiente di ammortamento 20%

Nell’anno 2019 l’azienda porterà in deduzione invece del 20% di € 10.000 pari a € 2.000 (ridotto al 50% per il primo anno di entrata in funzione del bene), il maggiore ammortamento pari al 20% di € 27.000 per € 5.400 (ridotto al 50% per il primo anno di entrata in funzione del bene).

L’ammortamento civilistico dedotto nell’anno 2019 è pari a € 1.000

L’ammortamento fiscale dedotto nell’anno 2019 è pari a € 2.700

 

Esempio n.2 – maxi ammortamento

Nell’anno 2019 l’azienda Beta ha effettuato investimenti in beni immateriali per € 10.000. I beni sono entrati in funzione e sono stati interconnessi nel medesimo anno

Quindi:

  • costo di acquisto € 10.000
  • maggiorazione per maxi ammortamento € 10.000x 40% = € 14.000
  • coefficiente di ammortamento 50%

Nell’anno 2019 l’azienda porterà in deduzione invece del 50% di € 10.000 pari a € 5.000, il maggiore ammortamento pari al 50% di € 14.000 per € 7.000.

L’ammortamento civilistico dedotto nell’anno 2019 è pari a € 5.000

L’ammortamento fiscale dedotto nell’anno 2019 è pari a € 7.000

 

La presente informativa è stata redatta con la collaborazione dello Studio Commercialista della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.