La Corte dichiara infondata la questione di legittimità della L. 23 novembre 1987 n.1815, poiché la vigente disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza si riferisce al solo esercizio delle cosiddette professioni protette, ossia alle professioni intellettuali per cui la legge a norma dell’art. 2229 del c.c. richiede la necessaria iscrizione in appositi albi o elenchi, sulla base di titoli d’abilitazione o autorizzazione e di altri requisiti legali. Per queste attività, rispetto alle quali la legge sancisce il carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali, l’art.1 della legge n.1815 del 1939 non esclude in modo assoluto la possibilità d’esercizo in forma associativa purché l’associazione stessa si costituisca tra persone debitamente abilitate o autorizzate all’esercizio di specifiche attività e secondo la normativa prescritta.