Consiglio Naz. Ord. Chimici Lazio c/ Pelletti, Cons. di Stato 1995, II ,1320
Non contrasta con gli art. 3 e33 Cost. l’art. 3 comma 1 della L. 24 maggio 1967 n.396, sulla pretesa illegittima espansione della professione dei biologi nel settore chimico, atteso che l’elenco, ivi dettato degli oggetti della predetta professione, pur se inclusivo di tutte le attività professionali consentite a norma di legge e regolamento, è comunque preordinato ad assicurare la certezza delle prestazioni richiedibili “dal punto di vista biologico” ossia in funzione delle esigenze degli organismi viventi, avendo riguardo all’utilità o dannosità a questi derivabili dall’uso o dalla presenza di date sostanze organiche o inorganiche, senza appannare la professione dei chimici e tenuto presente altresì, che esistono zone di concorrenza parziale e interdisciplinare sempre maggiormente necessarie in una società via via più complessa, di fronte alle quali l’accertamento ed il riconoscimento negli ordinamenti di categoria della specifica professionalità ai sensi dell’art.33 cost., non può essere ispirata ad una interpretazione in chiave di generale esclusività monopolistica.