Gentile Collega,

Il DPCM 22.03.2020 prosegue con ancora maggior severità nella direzione già intrapresa nei provvedimenti precedenti per far fronte al diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale
Tutte le misure si applicano dal 23 marzo e fino al 3 aprile 2020 prorogando a tale data anche precedenti disposizioni normative in materia.

Il DPCM 22 marzo 2020 ha confermato che le attività professionali non sono sospese e restano per loro ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020.
Sono sospese tutte le attività lavorative, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (elenco codici Ateco che può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze). Consigliamo pertanto di verificare se la vostra attività possa ricadere in tale Elenco.
Le attività lavorative non sospese sono tenute a rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto possono comunque proseguire solamente se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Viceversa completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.
Per le attività commerciali, resta fermo quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.

Restano consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, ed ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. Analogamente vengono confermate le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.

Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nell’Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. Fino all’adozione di provvedimenti da parte del Prefetto, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa. Il Prefetto può sospendere le attività qualora ritenga che le stesse non rientrino tra quelli funzionali ad assicurare la continuità di filiere delle attività elencate nell’Allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Fino all’adozione di provvedimenti da parte del Prefetto, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Restano consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

Provvedimenti destinati a tutti i cittadini
È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Non è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Vedi qui il testo completo del DPCM 22 marzo 2020 con l’elenco dei codici ATECO delle attività che non sono sospese.